Consolidato l’orientamento sulle sanzioni per la tardiva registrazione del contratto di locazione
In caso di tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, la sanzione amministrativa, ex art. 69 del DPR 131/86, deve essere computata sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone, ove il contribuente si sia avvalso, ex art. 17 comma 3 del DPR 131/86 della facoltà del pagamento annuale dell’imposta.
Il principio è stato ribadito con la sentenza n. 2585, depositata ieri, che conferma quanto recentemente enunciato da un’altra sentenza della stessa Corte di Cassazione (Cass. n. 1981/2024) e che ormai pare consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28403/2021; Cass. n. 717/2022; Cass. n. 1543/2022).
La pretesa dell’Agenzia delle Entrate di computare la sanzione sull’intera durata contrattuale, secondo la Suprema Corte, non è condivisibile alla luce delle norme (artt. 17 e 69 del DPR 131/86), posto che il pagamento dell’imposta di registro per l’intera durata contrattuale, per le locazioni immobiliari, configura una possibilità eccezionale consentita per le sole locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, avente lo scopo di consentire un immediato incameramento del tributo di registro (riconoscendo, infatti, una riduzione dell’importo dovuto).
Ma, in via ordinaria, il tributo sulle locazioni immobiliari è stato disciplinato dal legislatore come imposta con carattere annuale (con disposizione speciale, rispetto a quanto disposto, in generale, dall’art. 43 del DPR 131/86), come dimostrato anche dalle norme in tema di rimborso dell’imposta e come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 461/2006.
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