Credito del professionista per gli onorari ante liquidazione giudiziale non prededucibile
Cesura tra l’attività svolta in esecuzione dell’incarico conferito dal cliente allora in bonis e quella in esecuzione dell’incarico conferito dal curatore
La liquidazione dei compensi agli ausiliari della procedura, in particolare dei legali officiati nei giudizi, pone una duplice tematica esaminata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27586/2023).
La questione che è giunta al vaglio della Cassazione rileva sotto due differenti profili e fornisce adeguata risposta al quesito che interessa la sorte della quantificazione del compenso in caso di maggiore liquidazione del giudice della causa rispetto a quella operata dal giudice delegato e dell’invocata prededucibilità del credito del professionista per gli onorari maturati ante fallimento (oggi liquidazione giudiziale) nelle ipotesi di prosecuzione del giudizio da parte del curatore.
In ordine al primo aspetto i giudici di legittimità, partendo dal principio, indiscusso, che ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41