Deducibili i costi black list «mediati» da società lussemburghesi
La Cassazione esamina i finanziamenti concessi a società italiane da subholding europee controllate da soci extracomunitari
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2960/2024, depositata ieri, ha stabilito che il regime di indeducibilità dei costi “black list”, oggi disciplinato dagli artt. 110 commi 9-bis e seguenti del TUIR, non può essere fatto valere in via presuntiva dagli Uffici per il solo fatto che la controparte dell’impresa italiana, residente nell’Unione europea, è a sua volta controllata da una controllante di ultima istanza residente in un paradiso fiscale.
La controversia è molto risalente (l’annualità contestata è il 2002) e il processo è destinato ad andare avanti, essendo stata cassata con rinvio la sentenza di secondo grado favorevole all’Agenzia delle Entrate, a sua volta emessa in forza del rinvio operato da un precedente giudizio di Cassazione; i principi della
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