Niente obbligo di motivazione per il licenziamento del dipendente pensionabile
Anche la prosecuzione incentivata oltre l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia non può ostacolare il recesso datoriale
Il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione, rispettando il termine di preavviso (eccetto nei casi di giusta causa), al ricorrere di specifiche ipotesi collegate a diverse condizioni e tipologie di rapporti di lavoro.
Tra le più frequenti ipotesi di recesso ad nutum si segnalano quelle che riguardano i lavoratori domestici (art. 4 della L. 108/90), gli apprendisti al termine dell’apprendistato (art. 42 comma 4 del DLgs. 81/2015) e i lavoratori in prova (art. 2096 comma 3 c.c.), salvo che per il personale avviato in ossequio alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili, per il quale devono essere indicate le ragioni del mancato superamento della prova.
A queste ipotesi di licenziamento senza motivazione se ne aggiunge una, ulteriore e particolare, ...