Per la prova di un’amministrazione di fatto potrebbe bastare una procura generale
La Cassazione, nella sentenza n. 4816/2024, ha ribadito che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di un soggetto come amministratore di fatto, occorre avere riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico dell’agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società (quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti) ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, e considerare che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Cass. n. 45134/2019).
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che l’esistenza di una procura generale ad negotia può incidere sulla prova del ruolo di amministratore di fatto quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (cfr. Cass. n. 4865/2022, che, peraltro, ha anche precisato come il solo fatto che vi sia tale procura non esima dall’individuare prove significative e concludenti circa lo svolgimento delle funzioni di amministratore, anche a mezzo dell’attivazione dei poteri conferiti con la procura).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941