Rimborsabile l’eccedenza della sostitutiva assolta in regime di risparmio amministrato
Con la risposta a interpello n. 28, pubblicata ieri, è stato ammesso il rimborso dell’eccedenza di versamento effettuato a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva ex art. 6 del DLgs. 461/97 da parte del soggetto cessionario del credito che non esercita servizi di amministrazione e custodia di titoli.
Il DL 133/2013 convertito ha stabilito che gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva in esame sono tenuti al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno.
La norma in discorso non precisa quale sia la sorte dell’eventuale eccedenza dell’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo.
Secondo quanto era stato chiarito con la ris. n. 91/2013, tale eccedenza dovrebbe essere scomputabile “esclusivamente” con i versamenti dell’imposta sostitutiva.
Tuttavia, il nuovo documento di prassi osserva che la norma presuppone l’utilizzo dell’acconto versato in misura eccedente al dovuto in un’ottica di prosecuzione dell’attività di offerta di servizi di custodia e amministrazione di titoli, quote o certificati, per i quali i contribuenti effettuano l’opzione per il regime del risparmio amministrato ex art. 6 del DLgs. 461/97.
Nel caso di specie, l’eccedenza di imposta è stata acquisita per effetto della cessione di un ramo d’azienda a un soggetto che non ha mai offerto servizi di custodia e amministrazione. Tale circostanza non consente di procedere allo scomputo dell’acconto con i versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva.
Pertanto, si ammette la possibilità di presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un’apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito che è stato indicato nel modello 770.
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