Immobili posseduti in base al diritto di superficie senza «superbonus RSA»
Nulla osta al fatto che, prima dell’avvio dei lavori, o, se precedente, del sostenimento delle spese, si cambi il titolo di possesso o detenzione
A livello di principio generale, valido non solo per il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ma anche per tutti gli altri bonus edilizi richiamati anche dal comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, vale qualsiasi titolo di possesso o detenzione, da parte del soggetto beneficiario delle detrazioni, dell’immobile oggetto degli interventi agevolati.
Se però ci si intende avvalere del superbonus secondo lo “speciale regime RSA” di cui al comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, non si può fare a meno di rilevare che la norma, diversamente da quanto avviene altrove, richiama espressamente taluni titoli di possesso o detenzione dell’immobile oggetto degli interventi agevolati: “proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito”.
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