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Comunicate le voci contributive dovute per gli anni 2023 e 2024 per il LOAgri

/ REDAZIONE

Sabato, 10 febbraio 2024

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Con il messaggio n. 569/2024, l’INPS è tornato a parlare del calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono tramite rapporti di lavoro agricolo occasionale (c.d. “LOAgri), operai occasionali agricoli a tempo determinato (c.d. “OTDO”).

Introdotto dall’art. 1 comma 343 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) per il biennio 2023-2024, si ricorda che il LOAgri costituisce un regime sperimentale ad hoc per le aziende del settore agricolo, che sono state conseguentemente escluse dalla possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale (si veda “Contratto di prestazione occasionale nel settore turistico per la stagione estiva” del 2 maggio 2023).

Tale istituto consente di instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato, con un arco temporale di vigenza di 12 mesi massimo, riferiti ad attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Come previsto dall’art. 1 comma 352 della L. 197/2022, sotto il profilo contributivo, il datore di lavoro deve versare la contribuzione unificata (inclusa la quota INAIL) all’INPS, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura dell’aliquota prevista dall’art. 1 comma 45 della L. 220/2010 per i territori svantaggiati, indipendentemente dall’ubicazione del fondo e dalle caratteristiche contributive del datore.

Sul punto, con il messaggio in esame, l’INPS precisa che l’aliquota prevista dall’art. 1 comma 45 della L. 220/2010 per i territori svantaggiati non trova applicazione rispetto al contributo (c.d. “Fondi interprofessionali”) previsto dall’art. 25 comma 4 della L. 845/1978, e riporta le tabelle relative alle voci contributive dovute dalle aziende agricole assuntrici di lavoratori occasionali in agricoltura per gli anni 2023 e 2024. Per l’anno 2023, l’aliquota ridotta per gli OTDO è pari a 21,1700 (12,3300% a carico azienda e 8,84% a carico del lavoratore), mentre per il 2024 è pari a 21,2300% (12,3900% a carico azienda e 8,84% a carico del lavoratore).

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