Nel concordato preventivo atti straordinari da valutare
Nell’incertezza sulla natura dell’atto, è sempre opportuna la richiesta di autorizzazione al giudice
Il principale effetto del concordato preventivo è quello dello “spossessamento attenuato” del debitore che, dalla data di presentazione della domanda (anche “anticipata” ex art. 44 del DLgs. 14/2019, c.d. CCII) e fino all’omologazione:
- conserva l’amministrazione dei beni e continua l’esercizio dell’impresa sotto il controllo del commissario giudiziale;
- necessita di autorizzazione del giudice delegato per il compimento di atti di disposizione eccedenti l’ordinaria amministrazione (autorizzazione che, in ipotesi di concordato anticipato, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di ammissione, deve essere concessa dal tribunale ai sensi dell’art. 46 comma 1 del CCII).
La finalità del legislatore ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41