Gestione del patrimonio immobiliare familiare compatibile con la professione
Con il Pronto Ordini n. 118/2023 di ieri, il CNDCEC ha messo in luce i principi generali cui va affidata la risoluzione della specifica questione concernente la possibilità per il professionista, già iscritto all’elenco speciale, di trasmigrare nell’Albo ordinario dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonostante la sua qualità di socio unico e amministratore di una società a responsabilità limitata che gestisce alcuni immobili di proprietà a lui intestati.
Il CNDCEC osserva che la risposta al suddetto interrogativo, formulato dall’Ordine di Taranto, va ricercata nell’art. 4 del DLgs. 139/2005. Per quanto qui di interesse, la norma in esame:
- per un verso, al comma 1 lett. c), enuncia la regola dell’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l’esercizio dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui;
- per altro verso, al comma 2, stabilisce che l’incompatibilità è esclusa se “l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione”.
D’altra parte, le Note interpretative CNDCEC 1° marzo 2012 chiariscono che:
- in presenza delle cause di esclusione dell’incompatibilità di cui all’art. 4 comma 2 del DLgs. 139/2005, “l’esercizio dell’attività di impresa o l’assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili”;
- la gestione patrimoniale immobiliare rilevante ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità è connessa alla natura dell’attività che dev’essere di “pura gestione”.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio nazionale afferma che, in via di principio, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio unico e la carica di amministratore in società di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, in quanto in tal caso l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.
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