Il risarcimento dei danni causati dagli omessi controlli dei sindaci non è profitto di reati tributari
La Cassazione, nella sentenza n. 6577/2024, ha precisato che le somme di denaro acquisite dalla curatela fallimentare a titolo di risarcimento dei danni procurati alla società e ai creditori sociali da sindaci e revisori legali tramite omissioni nei controlli che hanno consentito atti illeciti degli amministratori – tra cui risultava anche la commissione di reati tributari – non possono considerarsi il profitto di tali reati.
Le somme di denaro in questione, infatti, non sono il frutto dell’attività sociale e non possono costituire il risparmio di spesa derivante dai reati tributari, scaturendo da una attività di recupero, fondata sull’azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 del RD 267/42, volta proprio a sanzionare quelle condotte omissive che hanno consentito (anche) la commissione dei reati.
Di conseguenza, tali somme di denaro non possono essere oggetto di sequestro (e di confisca) ex art. 12-bis del DLgs. 74/2000.
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