Spese sanitarie pagate dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa detraibili «per cassa»
Con la risposta a interpello n. 43 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando le spese mediche sono pagate da un Fondo sanitario i cui contributi versati dall’iscritto non sono deducibili dal reddito complessivo, le spese pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di “cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria (ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR, pertanto, compete la detrazione IRPEF del 19%).
Di conseguenza, nel caso in cui il Fondo abbia pagato nell’anno successivo al decesso dell’iscritto direttamente a una struttura sanitaria una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie allo stesso rese nell’anno precedente, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi per conto del de cuius (relativa all’anno precedente a quello di sostenimento delle spese).
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