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Non basta il trasferimento della licenza per la cessione di azienda

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 febbraio 2024

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Con l’ordinanza n. 4150, depositata ieri, la Cassazione ha affermato che non configura una cessione di azienda il contratto avente ad oggetto il trasferimento della licenza per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi, non accompagnato dalla cessione della proprietà di beni idonei all’esercizio dell’impresa.

La conclusione tracciata muove dalla generale constatazione che non può esservi identificazione tra l’azienda – intesa, ex art. 2555 c.c., quale “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” – e la licenza, nella sua veste di atto a carattere personale, rilasciato dall’autorità amministrativa all’esito di una valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei quali deve essere dotata la parte che intende svolgere quella determinata attività.

La decisione in commento, richiamando alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità, osserva che la suddetta autorizzazione non è un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati ed è pertanto intrinsecamente inadatta ad essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l’azienda (cfr. Cass. 6 febbraio 2004 n. 2240). 

È, invece, possibile che la licenza (ancorché inidonea, laddove rappresenti l’unico oggetto del trasferimento, a comportare la cessione d’azienda) si ponga al centro di un diverso accordo con il quale le parti assumano impegni personali concernenti i loro futuri comportamenti in ordine alle licenze o autorizzazioni amministrative: nel caso di specie, ad esempio, il cedente si era obbligato, verso il corrispettivo di un prezzo, a consentire al cessionario l’accesso al mercato dell’autotrasporto mediante il trasferimento della propria licenza e altresì a non riprendere l’esercizio dell’attività in questione per cinque anni.
 

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