Nessun compenso al sindaco che non rileva l’ingente indebitamento della società incorporanda
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 4168/2024, torna a occuparsi del compenso dei sindaci e, in particolare, delle condizioni alle quali il curatore fallimentare può escludere il relativo credito dallo stato passivo, eccependo l’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Si precisa, in primo luogo, che, laddove venga in rilievo la responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza sul comportamento di questi ultimi, l’inesatto adempimento deve essere allegato come difetto di vigilanza rispetto a fatti specifici non solo descritti, ma anche provati.
La Suprema Corte osserva, inoltre, che i doveri di controllo del Collegio sindacale sono delineati dall’art. 2403 c.c. con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l’attività sociale, non solo nell’interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei creditori sociali. I sindaci, quindi, devono esercitare l’attività di vigilanza con riferimento a tutte le decisioni e a tutte le operazioni gestionali suscettibili di arrecare danno al patrimonio sociale.
Alla luce di questi principi si è ritenuto che avesse violato tale dovere il sindaco che, nell’ambito di una fusione posta in essere (in qualità di incorporante) dalla società sottoposta alla sua vigilanza, aveva omesso di:
- verificare la reale situazione economico-patrimoniale della società incorporanda – gravata da ingenti debiti – attraverso l’esame e l’analisi critica dei relativi bilanci;
- richiedere una situazione patrimoniale della medesima società, aggiornata a data prossima alla fusione, che tenesse conto delle operazioni di incorporazione e di acquisto di partecipazioni sociali intervenute successivamente all’approvazione dell’ultimo bilancio.
Si è quindi ritenuta fondata l’eccezione di inadempimento formulata (ex art. 1460 c.c.) dal curatore fallimentare al fine di escludere dallo stato passivo della società il credito del sindaco per i compensi riferiti all’incarico.
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