Il fallimento non può avere effetti preclusivi sul sequestro penale
Al curatore non si applica la deroga del «terzo estraneo»
Il tema del rapporto tra sequestro penale e procedure concorsuali continua a interessare la giurisprudenza.
Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite, con sentenza n. 40797/2023, precisando che l’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari (si veda “Il sequestro penale prevale sul fallimento” del 7 ottobre 2023).
Torna su questo tema la terza sezione penale della Cassazione nella pronuncia n. 7439, depositata ieri, richiamando interamente tale impostazione e respingendo il ricorso presentato dal curatore fallimentare di una srl per ottenere il dissequestro finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario ex art. 12-bis del DLgs.
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