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LETTERE

Commercialista? No grazie!

Giovedì, 29 febbraio 2024

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Gentile Redazione,
il 22 febbraio il CNDCEC ha licenziato il nuovo Codice deontologico della nostra Professione, attualmente in pubblica consultazione sino al prossimo 10 marzo.
Il testo, che prende le mosse dal documento originariamente approvato dal Consiglio nazionale in data 17 dicembre 2015 e successivamente aggiornato il 16 gennaio 2019 e l’11 marzo 2021, oltre alle sempre utili rivisitazioni formali, contiene due novità di grande rilievo.

La prima, presente nell’art. 25, ripropone nel Codice deontologico i tratti essenziali della disciplina sull’equo compenso di cui alla L. 21 aprile 2023 n. 49.
Tuttavia, occorre ricordare che l’introduzione della disciplina dell’equo compenso anche nel Codice deontologico della nostra Professione più che una “novità” è un passaggio obbligato, dal momento che l’art. 5 comma 5 della citata L. 49/2023 stabilisce espressamente che “Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge”.

Quella che invece è una vera e propria novità della bozza di Codice è l’altra, contenuta nell’art. 44 comma 5 del testo in consultazione, in forza della quale “Al professionista è fatto divieto di utilizzare un titolo professionale non conseguito. Il professionista ha l’obbligo di usare integralmente il titolo previsto dall’ordinamento professionale e di sua competenza («Dottore Commercialista» o «Ragioniere Commercialista» o «Esperto Contabile»). È fatto divieto di utilizzare il termine «commercialista» senza la completa indicazione del titolo professionale posseduto”.

Nulla quaestio, sull’ovvio divieto di utilizzare un titolo professionale non conseguito. Ci mancherebbe: era e resta usurpazione di titolo!
Bene anche prevedere – senza però “obbligare” – che il Professionista usi il titolo di “Dottore Commercialista”, “Ragioniere Commercialista” o “Esperto Contabile”.
Ma perché vietare l’utilizzo del termine, moderno, contemporaneo e unanimemente utilizzato di “Commercialista”?
Avete mai sentito dire dai vostri amici “ieri sono andato dal mio Ragioniere Commercialista” o qualcun altro che presentandovi a un amico abbia detto “ti presento il mio Dottore Commercialista”? E ancora, pensate sia più naturale dire “hai bisogno di un Dottore in Psicologia” piuttosto che “hai bisogno di uno Psicologo”?
A ben 16 anni dall’entrata in vigore dell’Albo Unico (correva l’anno 2008), che senso ha questa marcia indietro, meramente nominalistica?

Di recente, incontrando il primo Presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, gli abbiamo amabilmente rimproverato che nonostante avesse riunito, con grande lungimiranza politica, i Dottori e i Ragionieri in un Albo Unico, avrebbe dovuto osare di più, definendo il Vertice della nostra Professione “CNCEC - Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
Ci ha chiarito che in quel periodo storico, forse, quel passo poteva essere ardito.
Ma oggi, che senso ha dividere la Professione, vietando l’uso quotidiano del termine “Commercialista”?

Diceva il più grande critico della letteratura italiana, Francesco De Sanctis, che la “lingua è un fatto vivo, che si viene modificando” e cosi la lingua italiana si è evoluta semplificando anche il nostro titolo professionale in “Commercialista”.
Lo stesso De Sanctis usava dire che “la semplicità è compagna della verità come la modestia lo è del sapere”.

Nell’art. 44 comma 5 della bozza di Codice deontologico quella semplicità, purtroppo, latita e se non verrà eliminato il divieto di utilizzare il termine “Commercialista”, la nostra Professione rischia inutili divisioni.
Se abbiamo ottenuto visibilità con le Istituzioni, e questo non solo ora, ma anche in passato, è perché negli ultimi 16 anni ci siamo presentati come una Professione unita. Questa norma, di cui non si sentiva certo il bisogno, servirà solo per dividerci.

E poi, se vogliamo spingere il ragionamento sino in fondo, l’acronimo del nostro Vertice della Professione dovrà necessariamente cambiare da CNDCEC in CNDCRCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri Commercialisti e degli Esperti Contabili): perché qualificare “Dottori Commercialisti” quelli che invece sono “Ragionieri Commercialisti”?

Non abbiamo mai ritenuto fosse una diminutio presentarci come “Commercialista”, come non abbiamo mai avuto necessità di aggiungere a quello il termine di “Dottore”, né quello di “Professore” (limitatamente ai periodi di insegnamento). Ciò che qualifica quanto valiamo non è la forma, ma la sostanza, non sono i nostri titoli, ma è il mercato, bellezza!
Piuttosto che vietare il termine “Commercialista”, dovrebbe essere considerato un obbligo deontologico scrivere in maiuscolo parole come “Iscritta”, “Iscritto”, “Collega” e “Professione”.

Un’ultima considerazione: abbiamo dato un’occhiata al nostro tesserino professionale, che custodiamo gelosamente, visto che venne stampato nel lontano 2008 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mentre eravamo rispettivamente Presidente e Segretario dell’Ordine di Roma.
Se la norma in commento non verrà modificata dovremo restituirlo per non incorrere in una violazione deontologica, dal momento che, dopo aver riportato quale nostro titolo professionale quello di “Dottore Commercialista” il tesserino plastificato individua, quale Sezione della nostra iscrizione, semplicemente quella di “Commercialista – Sez. A”!
E dovranno restituirlo, per nostra colpa (sopravvenuta), anche altri 10.000 Iscritti all’Ordine di Roma!


Mario Civetta
Past President ODCEC Roma
Gerardo Longobardi
Past President CNDCEC

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