Sequestro preventivo con motivazione delle ragioni per cui va anticipato l’effetto della confisca
La Corte di Cassazione si sofferma, nella sentenza n. 9324 depositata ieri, sul rapporto tra sequestro e confisca in un procedimento che riguardava un reato di falso (art. 483 c.p.) e l’indebita compensazione ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000 commessi dal legale rappresentante di una srl.
I giudici di legittimità precisano che il provvedimento di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca del profitto deve contenere la concisa motivazione anche del c.d. “periculum in mora”, e cioè delle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto della confisca prima della definizione del giudizio (prima della condanna definitiva).
Diversamente, quando il sequestro riguarda le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (cioè dei beni pericolosi in sé), la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili per legge (Cass. SS.UU. n. 36959/2021).
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