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Presidente e Segretario del Consiglio di disciplina sempre in base all’anzianità di iscrizione o all’età

/ REDAZIONE

Mercoledì, 6 marzo 2024

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Il CNDCEC, con l’Informativa n. 26 pubblicata ieri, ha diffuso il parere reso dal Ministero della Giustizia sullo svolgimento delle funzioni di Presidente e di Segretario del Consiglio di disciplina territoriale.

Il quesito sottoposto dal Consiglio nazionale al Ministero riguarda il caso in cui uno dei componenti del Consiglio di disciplina venga meno (per decesso, dimissioni o altra causa) e subentri un componente con anzianità di iscrizione maggiore del Presidente o minore del Segretario.

Il Ministero della Giustizia ricorda che l’art. 8 comma 4 del DPR 137/2012 ricollega espressamente lo svolgimento delle “funzioni” di Presidente e di Segretario, rispettivamente:
- alla maggiore anzianità di iscrizione all’Albo professionale o alla maggiore età anagrafica (se vi sono componenti non iscritti all’Albo);
- alla minore anzianità di iscrizione all’Albo professionale o minore età anagrafica (se vi sono componenti non iscritti all’Albo).

È dunque escluso che la carica di Presidente o Segretario possa essere assunta per procedura elettiva o altri meccanismi di cooptazione che ne renderebbero stabile la designazione. Di conseguenza, se la composizione dell’organo disciplinare dovesse mutare per dimissioni, decesso o altra causa, con conseguente subentro di altri componenti, il requisito della maggiore o minore anzianità di iscrizione ovvero anagrafica dovrà sempre essere verificato.

Se, dunque, il componente originariamente individuato come Presidente o Segretario non dovesse soddisfare più i requisiti richiesti ex lege, dovrà essere sostituito.

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