Nel sequestro per truffa aggravata anche i crediti dei terzi cessionari relativi al 110%
La sentenza n. 9833, depositata ieri dalla Cassazione, richiama una volta ancora il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, in tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, possono essere interessati anche i crediti dei terzi cessionari relativi al c.d. “superbonus 110” (Cass. n. 40865/2022). Questi, infatti, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi.
Viene così ribadito che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore; cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941