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Autoriciclaggio nel caso di assicurazione sulla vita in favore del coniuge con proventi illeciti

/ REDAZIONE

Sabato, 9 marzo 2024

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La Cassazione, nella sentenza n. 9923, depositata ieri, ha stabilito che integra il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) l’utilizzazione delle somme provento di appropriazione indebita per la sottoscrizione di una assicurazione sulla vita recante un rendimento minimo garantito.

Infatti, con l’affidare il denaro di provenienza illecita a un gestore per effettuare un investimento di natura finanziaria – qual è quello in discorso – si concretizza una condotta dissimulatoria idonea, ex ante, a ostacolarne l’identificazione.

Peraltro, l’indicazione del coniuge come beneficiario della polizza in caso di morte esclude l’applicabilità della causa di non punibilità di cui al quinto comma dell’art. 648-ter1 c.p., ai sensi del quale “non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

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