Autoriciclaggio nel caso di assicurazione sulla vita in favore del coniuge con proventi illeciti
La Cassazione, nella sentenza n. 9923, depositata ieri, ha stabilito che integra il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) l’utilizzazione delle somme provento di appropriazione indebita per la sottoscrizione di una assicurazione sulla vita recante un rendimento minimo garantito.
Infatti, con l’affidare il denaro di provenienza illecita a un gestore per effettuare un investimento di natura finanziaria – qual è quello in discorso – si concretizza una condotta dissimulatoria idonea, ex ante, a ostacolarne l’identificazione.
Peraltro, l’indicazione del coniuge come beneficiario della polizza in caso di morte esclude l’applicabilità della causa di non punibilità di cui al quinto comma dell’art. 648-ter1 c.p., ai sensi del quale “non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.
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