Se i versamenti vengono utilizzati per le perdite non sono in conto futuro aumento di capitale
Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza n. 487/2024, ha ribadito che, ai fini della corretta qualificazione di un versamento dei soci in favore della società, al di là della denominazione con la quale è registrato nelle scritture contabili, rileva il modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, tenendo conto delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati e della reale intenzione dei soggetti – socio e società – tra i quali il rapporto si è instaurato (cfr. Cass. n. 7980/2007).
In particolare, per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, occorre verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, usando indici di dettaglio (quali l’indicazione del termine finale entro cui sarà deliberato l’aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio ed eventuali clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili (Cass. n. 24093/2023).
A fronte di ciò, si precisa come i versamenti contabilizzati come “in conto futuro aumento capitale sociale” non possano essere considerati tali (ma come versamenti in conto capitale o a fondo perduto) ove l’aumento non risulti mai neanche programmato e i fondi siano stati utilizzati, prima, per spese correnti e, poi, anche a copertura delle perdite.
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