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Il giudice determina il compenso in via equitativa solo se manca una tariffa di riferimento

/ REDAZIONE

Sabato, 30 marzo 2024

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8438/2024, ha ribadito che, nell’ambito del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di prestazioni professionali, qualsiasi contestazione, ancorché generica, con riguardo all’espletamento e alla consistenza dell’attività è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum della pretesa. La parcella del professionista, infatti, costituisce una semplice dichiarazione unilaterale, sicché sul professionista stesso continuano a gravare gli oneri probatori relativi al credito azionato, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha altresì stabilito che, laddove la “consistenza” delle attività poste dal professionista alla base della richiesta sia dimostrata solo in parte, il giudice può provvedere a una quantificazione del compenso in via equitativa, ma deve dare conto:
- delle specifiche prestazioni in ordine alle quali spetti il compenso;
- della impossibilità di ricondurne la quantificazione alle specifiche tariffe professionali vigenti o agli usi;
- della proporzionalità delle somme fissate con il tipo di prestazioni rese e con il vantaggio derivatone per il cliente.

Del resto, quando si verta della determinazione del compenso per l’attività svolta dal professionista, a prescindere da una specifica domanda di quest’ultimo, laddove le risultanze processuali siano insufficienti a dimostrare il quantum richiesto e difettino tariffe professionali e usi, il giudice non può rigettare la domanda per omesso assolvimento dell’onere probatorio con riguardo alla misura del compenso stesso, ma deve determinarlo in via equitativa ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c. Tale determinazione è tuttavia preclusa ove sussistano specifiche tariffe.

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