Se la risposta all’interpello non dà la soluzione definitiva si applica la tesi del contribuente
La C.G.T. I Oristano attua il nuovo art. 11 della L. 212/2000
La risposta interlocutoria a una istanza di interpello equivale al “silenzio assenso” e, pertanto, gli atti difformi dalla risposta tacita devono essere annullati. È questa l’impostazione fatta propria dalla C.G.T. I Oristano 25 marzo 2024 n. 46/2/24.
Nel caso di specie un contribuente impugnava il silenzio rifiuto formatosi in relazione a una richiesta di rimborso. All’origine vi era una richiesta di riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno ai sensi dell’art. 1 commi 98-108 della L. n. 208/2015.
La società, che riteneva il credito d’imposta spettante nella misura del 40%, aveva presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate e, circa tre mesi dopo, riceveva una risposta “provvisoria”:
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