Non tutte le componenti entrano nella retribuzione media giornaliera per la malattia dei marittimi
Con la circolare n. 55, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare per il calcolo delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi.
Sul punto, si ricorda che con l’art. 1 comma 156 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) sono stati riformati i criteri di calcolo delle citate prestazioni, stabilendo, tra le varie, che per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione e viene determinata sulla RMGG percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.
Con l’occasione, l’INPS chiarisce che per determinare la RMGG va tenuto conto del principio generale secondo cui la prestazione economica di malattia è per sua natura compensativa della perdita di guadagno. Pertanto, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che di conseguenza vengono corrisposte dal datore di lavoro.
Devono altresì essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione, l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.
Inoltre, dopo aver fornito indicazioni in merito alla retribuzione media giornaliera utile per il pagamento dell’indennità di malattia fondamentale e complementare, l’INPS rende noto che in un’ottica di armonizzazione, le apposite procedure di gestione on line sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” (ossia quella percepita dal lavoratore se non fosse intervenuto l’evento di malattia) esposta nei flussi UniEmens.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941