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Senza IVA le somme dovute dalla stazione appaltante per l’illegittima sospensione dei lavori

/ REDAZIONE

Martedì, 19 novembre 2024

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Con la risposta a interpello n. 223 di ieri, 18 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono escluse da IVA le somme corrisposte dalla stazione appaltante alla società appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori oggetto dell’appalto.

Nel caso specifico, l’appaltatrice era incaricata di eseguire lavori di ristrutturazione su una struttura ospedaliera nell’ambito di un appalto. Tuttavia, a causa di circostanze impreviste, i lavori venivano sospesi e l’aggiudicataria comunicava la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 159 comma 4 del DPR 207/2010.
Sorgeva quindi una controversia, per porre fine alla quale le parti redigevano una scrittura privata di natura transattiva, prevedendo che la stazione appaltante corrispondesse alla società una somma a titolo di risarcimento danni, quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del DPR 207/2010.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, stante l’espresso riferimento della norma citata alla natura risarcitoria della somma dovuta in esito alla reiterata sospensione dei lavori, essa doveva considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, non costituendo il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1) del DPR 633/72 non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente.

Si precisa, infine, che sebbene il citato art. 160 del DPR 207/2010 sia stato abrogato dall’art. 217 del DLgs. 50/2016, il suo contenuto appare sostanzialmente recepito e riconducibile all’art. 121 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

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