Nelle fusioni il conguaglio in denaro può solo aggiustare il concambio
Non sono consentiti conguagli in denaro di ammontare superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate
Nelle fusioni diverse da quelle in cui l’incorporante possiede il 100% dell’incorporata (o viceversa, nel caso di fusioni inverse) e diverse da quelle in cui sia l’incorporante che l’incorporata risultano entrambe possedute dal medesimo socio o, con le stesse proporzioni, dai medesimi soci, si rende necessario determinare i valori economici effettivi delle società partecipanti alla fusione, al fine di determinare il rapporto di cambio delle azioni o quote della società che viene incorporata nelle azioni o quote della società che la incorpora.
Lo scopo del rapporto di cambio è quello di consentire a ciascun socio della società che viene incorporata (e, per converso, a ciascun socio della società che la incorpora) di possedere post fusione una percentuale di partecipazione ...
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