Omessa dichiarazione dell’imposta di soggiorno sanzionata sempre in base al tributo
La sanzione è parametrata all’importo dovuto, anche se versato, con possibile riduzione a un quarto per manifesta sproporzionalità
Durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che, in materia di imposta di soggiorno, la sanzione da irrogare per l’omessa presentazione della dichiarazione è parametrata al tributo “dovuto”, anche se questo è già stato tempestivamente versato.
A tale riguardo, si ricorda anzitutto che, benché l’imposta di soggiorno sia a carico di coloro che alloggiano nella struttura ricettiva, è il gestore della struttura che, in quanto responsabile d’imposta, è tenuto ad addebitare al cliente l’ammontare del tributo e a riversarlo all’ente locale.
Dunque, ai sensi dell’art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011, il gestore della struttura recettiva è responsabile:
- del pagamento dell’imposta di ...
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