Lo stravolgimento delle regole distributive non esclude la società di fatto
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 7105 del 17 marzo, ha stabilito che, ai fini della sussistenza di un rapporto societario di fatto tra persone fisiche e una o più società di capitali, occorre che vi sia l’esercizio in comune dell’attività economica, attraverso un effettivo conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti e impegni finalizzati ad una cogestione dei beni societari e alla ripartizione degli utili.
Ciò a prescindere dal fatto che i ruoli decisori possano risultare cangianti e non perfettamente paritari o che vi sia un qualche stravolgimento programmatico delle regole distributive societarie capace di incidere sull’autonomia dei rispettivi enti coinvolti, di modo che taluni di essi vengano a farsi carico dei debiti conseguenti all’attività svolta in comune in misura superiore agli utili ai medesimi riservati o comunque ricevuti e, simmetricamente, altri abbiano assunto debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti.
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