Per il quadro RW si guarda al valore degli investimenti in Stati non collaborativi
L’approccio look through potrebbe riguardare anche le polizze estere unit e index linked
Secondo l’art. 4 del DL 167/90, sono tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5 del TUIR residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
A questo si aggiunge che il quadro RW deve essere compilato per calcolare e liquidare: l’IVIE, l’IVAFE e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (in vigore a partire dal 2023).
Nei modelli REDDITI 2025 PF, SP e ENC, poi, debutta la nuova aliquota dell’1,06% dell’IVIE e l’IVAFE allo 0,4% che si applica ai prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
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