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Note esplicative per l’IVA sull’e-commerce aggiornate con le novità in vigore dal 2027

Primi chiarimenti sulle misure della Direttiva «ViDA» inseriti anche nelle Linee guida all’OSS

/ Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

Mercoledì, 12 agosto 2026

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Il 24 luglio 2026 sono state pubblicate le versioni aggiornate delle Note esplicative sulle regole IVA nel commercio elettronico e delle Linee guida sul regime dello sportello unico (OSS).
I due documenti (attualmente disponibili soltanto in lingua inglese) tengono conto delle novità introdotte dal c.d. “pacchetto ViDA”. Nello specifico, si tratta di quelle previste dall’art. 2 della Direttiva 2025/516/Ue, in vigore dal 1° gennaio 2027 e collegate all’obiettivo della “registrazione unica” nell’Unione. A livello nazionale, l’iter di recepimento è stato avviato con la predisposizione di uno schema di DLgs. (si veda “In consultazione pubblica le norme di recepimento del «pacchetto ViDA»” del 23 giugno), approvato in esame preliminare il 4 agosto scorso.

Le norme oggetto di chiarimenti nelle Note esplicative sono ricondotte a 8 diversi “Topic” (richiamati di seguito con l’indicazione dei relativi paragrafi).
Una prima novità riguarda l’applicazione della regola del “fornitore presunto” (Topic 1; § 2.1.3a). La Direttiva ViDA, infatti, chiarisce che un’interfaccia elettronica che facilita cessioni di beni nell’Ue da parte di un soggetto non stabilito si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni non solo quando le suddette cessioni sono effettuate a favore di privati, ma anche quando sono destinate a soggetti appartenenti al c.d. “gruppo dei quattro”. Si tratta dei soggetti che non sono tenuti ad assolvere l’IVA sugli acquisti intra-Ue finché restano al di sotto della soglia annua di 10.000 euro, e salvo diversa opzione (es. soggetti in regime delle piccole imprese).

Un’altra novità attiene alle modalità di calcolo della soglia di 10.000 euro al di sotto della quale le vendite a distanza e i servizi elettronici B2C restano rilevanti nello Stato membro del fornitore (Topic 2; § 3.2.7a). Viene infatti precisato che possono essere incluse nella soglia, e beneficiare della semplificazione, soltanto le vendite a distanza intra-Ue in cui i beni sono spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di stabilimento del fornitore; invece, le vendite effettuate a partire da uno stock di beni in un altro Stato membro non concorrono alla soglia e seguono la regola ordinaria di territorialità.
È altresì stabilito che, se un soggetto passivo IVA è registrato all’OSS Ue, si considera che abbia optato per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione e che abbia rinunciato ad applicare la deroga legata alla soglia di 10.000 euro.

Sempre in tema di OSS, la Direttiva 2025/516/Ue stabilisce che, al fine di evitare disallineamenti tra gli Stati membri, le cessioni e prestazioni dichiarate nel regime speciale sono soggette alle regole generali in materia di esigibilità IVA, non essendo ammessi i criteri alternativi di cui all’art. 66 della direttiva 2006/112/Ce (Topic 3; § 3.4).

È prevista anche un’estensione dell’ambito applicativo dello sportello unico IVA. In particolare, dal 2027:
- il regime OSS Non-Ue si applica alle prestazioni di servizi B2C rese nell’Unione anche quando i destinatari sono soggetti non stabiliti (Topic 4; § 3.1.3a);
- le forniture di gas, energia elettrica, calore e freddo rese a privati o a soggetti appartenenti al “gruppo dei quattro” sono assimilate, a determinate condizioni, alle vendite a distanza, potendo così essere dichiarate tramite l’OSS Ue (Topic 8; § 3.2.5a); si tratta di una misura temporanea, introdotta in attesa dell’ulteriore estensione dell’OSS, e finalizzata a ridurre gli obblighi di identificazione IVA, ad esempio, per i gestori delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Rilevante, poi, l’incompatibilità tra il regime IOSS e il regime speciale per le piccole imprese (Topic 7; § 4.2A). In sostanza, per evitare il rischio di non applicazione dell’IVA, la “Direttiva ViDA” precisa che un soggetto che ha optato per il regime delle piccole imprese non può aderire anche all’IOSS e viceversa. Ne deriva l’incompatibilità dell’IOSS sia con il regime transfrontaliero di franchigia IVA, sia con il regime forfetario ex L. 190/2014. Si noti, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti di segno contrario sul punto (cfr. risposta a interpello n. 74/2023), ora rettificati dal citato schema di DLgs. di recepimento.

Altre novità collegate ai regimi speciali riguardano:
- la precisazione delle condizioni in presenza delle quali è possibile accedere alle procedure di rimborso IVA per gli acquisti effettuati in relazione a operazioni dichiarate nell’OSS e nell’IOSS (Topic 5; § 6);
- l’introduzione di misure volte a contrastare l’utilizzo abusivo dei numeri identificativi IOSS (Topic 6; § 4.2B).

Nelle Linee guida allo sportello unico vengono peraltro esaminati anche altri due “Topic” (oltre agli 8 già richiamati), dando conto del fatto che, dal 2027, non sarà più obbligatorio indicare un sito web di riferimento per la registrazione all’OSS Non-Ue e all’IOSS (Topic 9) e sarà invece obbligatorio dichiarare l’eventuale qualità di “Gruppo IVA” ai fini dell’IOSS (Topic 10).

In ultimo, si segnala che sia le Note esplicative che le Linee guida dovranno essere ulteriormente riviste in una fase successiva, per tenere conto dell’estensione dell’OSS e dell’introduzione del nuovo regime di trasferimento di beni propri, dal 1° luglio 2028.

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