Limiti alle modifiche delle domande di ammissione al passivo
Rimessione in termini anche per la domanda tardiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4418/2025, ha rimarcato il principio in base al quale la domanda d’ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95 comma 2 del RD 267/42, non è, tuttavia, suscettibile di essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi (Cass. n. 37802/2022).
La possibilità di intervenire sulla domanda d’ammissione al passivo, dopo la proposizione del ricorso di cui all’art. 93 del RD 267/42, è soggetta a limiti stringenti in ragione del carattere di specialità del procedimento di verifica dello stato passivo, come desumibile da plurimi indici normativi.
In particolare, si rammenta che, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del ...
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