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Servizio della guida ambientale con IVA se manca un biglietto di ingresso

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 maggio 2025

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Il servizio reso da una guida ambientale consistente nell’accompagnamento di escursionisti in aree protette aperte al pubblico, senza che sia previsto un biglietto di ingresso, non rientra nell’esenzione IVA disposta per le prestazioni di servizi inerenti alla visita di parchi, giardini e simili, ex art. 10 comma 1 n. 22) del DPR 633/72.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 125 del 30 aprile.

La fattispecie riguardava un soggetto che operava come Guida ambientale escursionistica (GAE). Questi forniva servizi di accompagnamento comprendenti, fra l’altro, l’illustrazione degli aspetti naturalistici e culturali relativi ad aree protette. Inoltre, concedeva in uso, agli escursionisti, vari equipaggiamenti (es. canoe, bici, kayak) dietro versamento di un corrispettivo integrativo rispetto a quello del servizio principale.

L’istante ipotizzava che sia il servizio di accompagnamento che quello di concessione in uso degli strumenti potessero beneficiare dell’esenzione IVA prescritta dall’art. 10 n. 22) del DPR 633/72. Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate, la quale ha sottolineato che, ai fini dell’esenzione in parola, ciò che assume rilievo è l’inerenza delle prestazioni di accompagnamento rispetto alla visita nel luogo di interesse culturale, essendo la visita stessa l’operazione principale oggetto di esenzione.

Nel caso specifico, poiché la prestazione riguardava escursioni in aree protette aperte al pubblico, per il cui accesso non era previsto un biglietto di ingresso, l’Agenzia ha ritenuto che la stessa fosse da considerare rilevante ai fini IVA come prestazione autonoma. Di conseguenza, l’esenzione non poteva ritenersi applicabile neppure per il servizio di concessione in uso dell’equipaggiamento.

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