Niente preclusione probatoria per i documenti consegnati ad altro Ufficio
In caso di mancata collaborazione da parte dell’Amministrazione il giudice può trarne argomenti di prova
Opera, nel contenzioso tributario, un principio generale in base al quale al contribuente non possono essere richieste informazioni e documenti che risultino già in possesso dell’Amministrazione.
Nel caso si renda necessaria l’acquisizione, l’art. 6 comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente impone che tali dati debbano essere acquisiti ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3 della legge n. 241/90 (legge sul procedimento amministrativo).
Quest’ultima norma dispone che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento siano acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioni. L’amministrazione
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