Limiti alla detrazione IVA anche per la costruzione di immobili abitativi
La deroga all’indetraibilità oggettiva non sembra estendersi alle costruzioni eseguite da terzi
L’art. 10 comma 1 nn. 8-bis) e 8-ter) assoggetta a IVA, senza possibilità di fruire del regime di esenzione, le cessioni di fabbricati (strumentali o abitativi) “effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi”, entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’edificio.
Sebbene nell’art. 10 in parola non siano espressamente menzionate le imprese che realizzano i lavori di costruzione “tramite imprese appaltatrici” (come avviene, invece, per le imprese di recupero edilizio), la prassi amministrativa – a più riprese – ha ricompreso nella nozione di “imprese costruttrici” anche quelle che hanno affidato i lavori a terzi.
La C.M. n. 182/96 e la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2013 (in seguito ripresa, sul punto, dalla risposta a interpello ...
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