Neanche il modello 231 salva l’ente se non è efficacemente attuato
La mancata previsione di un programma di manutenzione è «colpa di organizzazione»
La ripetuta violazione degli oneri manutentivi di un impianto, in presenza di conclamati indici di deterioramento, e la mancata previsione di un programma specifico di tali interventi fonda la “colpa di organizzazione” rilevante ai fini della responsabilità “231” in caso di infortunio sul lavoro. In tale ipotesi non è sufficiente nemmeno addurre l’adozione di un modello organizzativo “certificato” e la nomina di un Organismo di Vigilanza, laddove tali scelte non risultino “efficacemente attuate”.
Per tali ragioni la sentenza n. 18410, depositata ieri dalla Cassazione, conferma la responsabilità di una spa per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies comma 3 del DLgs. 231/2001, in ragione delle lesioni riportate da
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