Definito l’ambito applicativo degli incentivi in settori strategici
Il DM 3 aprile 2025 attua l’incentivo all’assunzione e il contributo per l’avvio di attività per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione ecologica
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025 è stato pubblicato il DM 3 aprile 2025, attuativo degli incentivi per l’autoimpiego e per l’assunzione di personale previsti dall’art. 21 del DL 60/2024 e riguardanti i settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il decreto non si limita ad attuare gli incentivi in parola ma anche a definire i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei suddetti settori strategici e che sono funzionali all’identificazione delle imprese ammissibili agli incentivi ex art. 21 del DL 60/2024.
Nel dettaglio, sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
- valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- valori medi di competitività delle imprese rispetto a specifici parametri (ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green), complessivamente valutati, per dipendente.
Sulla base dei citati criteri, il decreto individua le imprese ammesse agli incentivi all’autoimpiego e per l’assunzione di personale, le quali devono operare in specifici settori a 2 digit, tra cui: C - Attività manifatturiere; D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; F – Costruzioni; H - Trasporto e magazzinaggio; J - Servizi di informazione e comunicazione; M - Attività professionali, scientifiche e tecniche; N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; P – Istruzione; Q - Sanità e assistenza sociale; R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; S - Altre attività di servizi.
Per ognuno di questi settori vengono poi individuati specifici ambiti di attività.
Come anticipato, gli incentivi previsti dall’art. 21 del DL 60/2024 sono di due tipi, richiedibili all’INPS nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa:
- un esonero contributivo all’assunzione di personale;
- un incentivo all’autoimpiego.
L’incentivo per l’assunzione di personale può essere richiesto dalle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale rientrante nei suddetti settori strategici.
Sono ammessi al beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’allegato I del regolamento (Ue) n. 651/2014 e le condizioni cumulative di cui all’art. 22 § 2 del regolamento (Ue) n. 651/2014. Sono, invece, esclusi i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (Ue) 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46 della L. 234/2012.
L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% (escluso INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile e per un periodo massimo di 3 anni (comunque non oltre il 31 dicembre 2028), in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani che, alla data della assunzione, non hanno compiuto il 35° anno di età. L’assunzione deve essere effettuata dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e non deve riguardare i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Occorre la presentazione di apposita domanda di ammissione all’INPS nei termini e con le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
L’incentivo all’autoimpiego consiste invece in un contributo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, richiedibile dalle imprese rientranti nei suddetti settori e avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata (l’importo non concorre alla formazione del reddito).
Anche in questo caso sarà necessaria la presentazione di apposita domanda all’INPS, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale (data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese), a pena di decadenza, ovvero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (se successivo).
Laddove la verifica dei requisiti di ammissione dia esito positivo, il richiedente viene ammesso a beneficiare del contributo con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto ad un solo dei soci con i requisiti di cui all’art. 21 comma 1 del DL 60/2024.
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