La prescrizione decorre solo da quando il danno è oggettivamente riconoscibile
Ciò vale per i fatti illeciti e gli inadempimenti di chi gestisce associazioni non riconosciute
La Cassazione, nell’ordinanza n. 13092/2025, ha precisato che, in casi di responsabilità di un amministratore di associazione non riconosciuta derivante da movimentazioni occulte di operazioni extracontabili attraverso conti correnti segreti e pagamenti “in nero”, qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, non decorre dal momento in cui il fatto determina il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile secondo l’ordinaria diligenza.
Rispetto a ciò, inoltre, nessun rilievo presenta, ai ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41