Nella liquidazione giudiziale pagamento IMU con decorrenza incerta
La condizione per il versamento è l’incasso del prezzo e non il decreto di trasferimento
In tema di fiscalità concorsuale, l’originaria versione dell’art. 10 comma 6 del DLgs. 504/92 (istitutivo dell’ICI e in vigore fino al 31 dicembre 2006) disponeva che per gli immobili compresi nel fallimento l’imposta era dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata della procedura e che il versamento doveva essere effettuato dal curatore entro tre mesi dalla data in cui il prezzo dell’immobile veniva incassato.
La norma non faceva alcun riferimento al decreto di trasferimento e, così, portava a sovrapporre due concetti diversi, cioè “l’incasso del prezzo” che è il momento da cui il curatore è in grado di assolvere l’imposta (appunto da prelevarsi sul prezzo ricavato dalla vendita) e il decreto di trasferimento, che
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