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Giovedì, 19 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Dalla Cassazione conferme sull’esenzione per gli interessi infragruppo

/ REDAZIONE

Giovedì, 19 giugno 2025

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La Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 16248/2025, che il regime di esenzione ex art. 26-quater del DPR 600/73 per gli interessi pagati a società del gruppo non residenti può essere fatto valere se la controparte ha lo status di beneficiario effettivo; l’esenzione, inoltre, permane se, pur non essendo il percipiente diretto il beneficiario effettivo, quest’ultimo è comunque una società con sede nell’Ue.

La Cassazione conferma che lo status di beneficiario effettivo è verificato in base a tre test, da effettuare a cascata:
- il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolge un’attività economica effettiva;
- il dominion test, finalizzato a verificare se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo;
- il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company, la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale.

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