Le società di persone possono ancora risultare validi strumenti protettivi
L’azione del creditore particolare del socio si presenta in salita, soprattutto di fronte a un’attenta pianificazione
Nel novero dei possibili strumenti di tutela patrimoniale, è certamente doveroso contemplare anche le società di persone. La necessità, infatti, di preservare l’elemento fiduciario alla base del rapporto sociale (il c.d. “intuitus personae”), legato a sua volta al profilo di responsabilità personale illimitato assunto ed evidenziato anche dalla regola per cui la compagine, salvo diverso patto, può essere modificata solo dietro consenso unanime (art. 2252 c.c.), ha portato, almeno sino a oggi, la giurisprudenza nota a escludere modifiche dei soci, potremmo dire, “d’imperio”.
Insomma, giusto per essere chiari, pignorare la quota per addivenire a una sua cessione coattiva è uno strumento di soddisfacimento delle ragioni del terzo che appare qui, allo stato attuale
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