Aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari a base minerale
Possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 80) della Tabella A Parte III allegata al DPR 633/72, le cessioni di acque addizionate di specifici minerali in concentrato liquido e di integratori alimentari a base di minerali in concentrato liquido, che non sono destinati al consumo immediato, ma alla diluizione prima del consumo, quali, a titolo esemplificativo, quelle a base di potassio, magnesio e zinco di potassio, a base di calcio e manganese, o quelle addizionate di iodio, magnesio, selenio o calcio in concentrato liquido.
Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 158, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Il citato n. 80) consente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” di cui alla voce doganale “21.06.90”.
Richiamando la propria precedente prassi (vengono citate, fra le altre, le risoluzioni nn. 290/2008 e 383/2008 e le risposte a interpello nn. 121/2022, 563/2022 e 337/2023), l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che agli integratori alimentari si applica l’aliquota IVA del 10% quando, sulla base del parere reso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ne è possibile la classificazione all’interno della voce “21.06” (che corrisponde alla voce “21.07” della Tariffa doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato n. 80) della Tabella A Parte III allegata al DPR 633/72).
Posto che nel caso di specie l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli conferma che i prodotti oggetto dell’interpello possono rientrare nell’ambito della voce “21.06”, ne consegue l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di tali beni.
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