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FISCO

Esenzione dalle imposte sull’iscrizione ipotecaria di ampia portata

Vi rientra anche il regresso esercitato dall’ente pubblico verso il datore di lavoro responsabile dell’infortunio

/ REDAZIONE

Giovedì, 19 giugno 2025

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Le iscrizioni ipotecarie effettuate dall’ente pubblico sui beni del datore di lavoro, accertato responsabile dell’infortunio sul lavoro per cui l’ente abbia erogato prestazioni economiche al lavoratore, sono esenti da imposte ex art. 10 della L. 533/73.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 162, pubblicata ieri.

L’interpello è stato inoltrato da un ente pubblico, incaricato di erogare le prestazioni sanitarie ed economiche previste dalla legge a favore di soggetti che abbiano subito infortuni sul lavoro.
L’ente riferisce che, ove sia accertato che l’infortunio è derivato dalla violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro o di altri soggetti responsabili, l’ente è tenuto ad esercitare l’azione di regresso per il recupero di quanto erogato, ex art. 10 del DPR 1124/1965.

In questo contesto, viene iscritta ipoteca sui beni del datore di lavoro, a garanzia del pagamento delle somme dovute.
Per questo, l’ente chiede all’Agenzia delle Entrate se alle formalità di iscrizione ipotecaria sopra descritte possa applicarsi il regime di esenzione di cui all’art. 10 della L. 533/73, sia nel caso in cui l’azione di regresso sia esercitata davanti al giudice civile – magistrato del lavoro, sia quando sia conseguenza dell’azione penale (tramite costituzione di parte civile).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 10 della L. 533/73 sancisce come gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. Inoltre, la disposizione precisa che sono esenti anche “gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa”.

Per comprendere se tale disciplina trovi applicazione anche all’iscrizione di ipoteca in caso di regresso dell’ente pubblico a seguito di infortuni sul lavoro, l’Amministrazione ricostruisce la natura dell’azione di regresso medesima ricordando che essa configura “diritto originario e autonomo dell’ente previdenziale che agisce nei confronti del datore di lavoro per la soddisfazione di un proprio credito derivante dalla presenza della fattispecie di reato e trova autonomo fondamento nel rapporto di assicurazione sociale”. Inoltre, la Corte di Cassazione (Cass. n. 30472/2019) ne ha riconosciuto la natura previdenziale.

Ancora, l’Agenzia rileva come, secondo la circ. Agenzia del Territorio 2 dicembre 2002 n. 11, il regime di esenzione previsto dall’art. 10 della L. 533/73 abbia ampia portata, che consente di ritenerlo applicabile anche alle “iscrizioni di ipoteche giudiziali eseguite a garanzia di crediti per prestazioni di lavoro e per contribuzioni previdenziali e assistenziali”.
Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’esenzione prevista dall’art. 10 della L. 533/73 sia applicabile alle iscrizioni ipotecarie derivanti da azioni di regresso promosse dall’ente pubblico:
- non solo se esercitate dinanzi al giudice civile, magistrato del lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;
- ma anche se esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile.
Infatti, in entrambi i casi, la natura dell’azione esercitata dall’ente pubblico è la medesima.

Inoltre, sarebbe contraddittorio riconoscere l’esenzione in caso controversie relative alla tutela della prestazione lavorativa e negarla quando si passi nel giudizio penale, ove la mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro causi lesioni o la morte del lavoratore.

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