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LAVORO & PREVIDENZA

Possibile nel rito del lavoro sostituire l’udienza con note scritte

Il termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive è il giorno di scadenza in rapporto all’orario di apertura della cancelleria del giudice

/ Giada GIANOLA

Martedì, 1 luglio 2025

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17603 depositata ieri, 30 giugno 2025, si sono pronunciate sull’applicabilità dell’art. 127-ter c.p.c. al rito del lavoro, dopo essere state investite della questione con l’ordinanza interlocutoria n. 11898/2024 della Sezione Lavoro.

L’art. 127-ter c.p.c., che è stato inserito dal DLgs. 149/2022 e successivamente modificato dal DLgs. 164/2024, disciplina il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza.

Con l’ordinanza n. 11898/2024 si era evidenziato come, in assenza di specifiche disposizioni di coordinamento, occorresse una decisione delle Sezioni Unite in merito all’applicabilità dell’indicata norma alle controversie di lavoro, considerato che a fronte di un orientamento che ne sosteneva la compatibilità, ve ne fosse un altro di segno opposto.

Le Sezioni Unite, intervenendo sulla questione, con la sentenza di ieri hanno chiarito che con riferimento alla versione dell’indicata disposizione anteriore alle modifiche del 2024 – che veniva in rilievo nel caso di specie – nel processo del lavoro il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte è ammissibile, ma a certe condizioni.

L’art. 127-ter c.p.c., osservano le Sezioni Unite, non è infatti astrattamente e in linea di principio incompatibile con le peculiarità del processo del lavoro, improntato ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione.

Con la sentenza in esame si precisa che, di fatto, l’udienza di discussione nei processi di lavoro, a dispetto del tenore testuale degli artt. 420 e 429 c.p.c., è tuttavia raramente unica, essendo per contro destinata a scomporsi in fasi distinte – alle quali possono essere destinate diverse udienze – in ragione della complessità dei casi concreti.

Quanto al principio di oralità, si afferma invece che risulta tollerabile una deroga parziale in condivisione con le parti in merito al segmento decisorio, considerato il caso concreto e a determinate condizioni.
Ne deriva che la sostituzione dell’udienza di discussione con la trattazione scritta, nel rito del lavoro, è ammissibile, ma non deve riguardare l’udienza di discussione nella sua integralità. La prima condizione da rispettare per applicare l’art. 127-ter c.p.c. in tale rito è infatti che, in ragione di quanto sopra precisato, tale sostituzione governi la sola fase processuale propriamente decisoria.

Le ulteriori condizioni poste sono che: nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; non si escluda che le note scritte contengano, o possano contenere, oltre alle istanze e alle conclusioni (come disposto dal comma 1 dell’art. 127-ter), anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, di modo che qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice venga ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Con la sentenza in commento è poi stata affrontata un’ulteriore questione: le Sezioni Unite hanno affermato che il termine perentorio fissato dal giudice per il deposito delle note scritte sostitutive, di cui all’art. 127-ter c.p.c., non inferiore a 15 giorni, è individuato nel giorno di scadenza in rapporto all’orario di apertura della cancelleria del giudice, fissato in via generale come da decreto dell’autorità giudiziaria competente.

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