Proroga «automatica» 2025 anche per la mobilità in deroga
Con il messaggio n. 2066/2025 pubblicato ieri, l’INPS ha esaminato gli effetti del rifinanziamento operato dall’art. 1 comma 189 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) per gli ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, come previsto dall’art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015.
Con l’occasione, sono stati richiamati orientamenti ministeriali secondo cui, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento alla disposizione contenuta al citato art. 44, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.
Di conseguenza, sulla base di quanto disposto dalla legge di bilancio 2025, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per quest’anno i citati trattamenti di integrazione salariale straordinaria nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’art. 25-ter del DL 119/2018.
In particolare, l’INPS ricorda che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.
Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
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