Iscrizione all’elenco dei certificatori del TCF con modello ad hoc
Deve contenere le dichiarazioni relative alle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi
È stato approvato mercoledì scorso il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework.
L’iscrizione avviene a seguito di domanda degli interessati che dimostrano di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.
La domanda di iscrizione è inoltrata al Consiglio nazionale utilizzando lo specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento, ivi incluse le dichiarazioni relative alle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio della attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità.
Si tratta, per ciò che più interessa nell’immediato, delle cause di esonero totale dai percorsi formativi della durata complessiva di almeno 80 ore aventi a oggetto le seguenti materie: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (per una durata pari almeno a 40 ore); principi contabili; diritto tributario.
I soggetti che si ritengono in possesso delle cause di esonero totale da tali percorsi devono presentare in allegato alla domanda di iscrizione la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 4 del protocollo di intesa tra CNDCEC, Consiglio nazionale forense, Agenzia delle Entrate e MEF, si tratta dei professori universitari di prima e seconda fascia di ruolo in determinate discipline e dei soggetti che, volendo sintetizzare, hanno già maturato esperienze in materia di progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi di controllo interno del rischio fiscale, quali, ad esempio, i commercialisti (con cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo) che siano stati componenti di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari analoghi o abbiano svolto funzioni di Audit aziendale, per almeno due anni in società ammesse, nei medesimi anni, al regime di adempimento collaborativo.
Sono altresì esonerati in modo totale i professionisti (sempre con cinque anni di anzianità) che hanno avuto formale incarico di progettazione e realizzazione di TCF già validati dall’Agenzia delle Entrate o che abbiano cooperato comprovatamente per almeno cinque anni, in qualità di responsabili dei rischi fiscali delle imprese in regime di adempimento collaborativo, con i soggetti incaricati della progettazione e realizzazione di TCF validati dall’Agenzia delle Entrate.
Analogamente, i soggetti interessati dovranno presentare in allegato alla domanda di iscrizione nell’elenco dei certificatori la documentazione comprovante la sussistenza delle cause che danno diritto all’esonero parziale. Si tratta dei soggetti esonerati da uno o due dei moduli del percorso formativo previsto dal protocollo; percorso formativo per il quale, a oggi, si è ancora in attesa della pubblicizzazione. A riguardo, comunque, l’art. 6 del regolamento stabilisce che la conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione è attestato dal CNDCEC. È altresì previsto che le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dal CNDCEC, di concerto con il Consiglio nazionale forense, il MEF e l’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che i dottori commercialisti sono comunque esonerati dalla frequenza e dai test relativi al modulo relativo ai principi contabili.
Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Le verifiche sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione costituita ai sensi dell’art. 5 del regolamento tra il CNDCEC, il Consiglio nazionale forense e l’Agenzia delle Entrate. Il citato art. 5 regola tutta la procedura che la Commissione paritetica e il CNDCEC devono seguire laddove si ritengano non sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei certificatori, garantendo comunque ai professionisti la possibilità di presentare proprie osservazioni.
L’art. 8 del regolamento disciplina i tempi e le modalità per l’eventuale sospensione e cancellazione dall’Elenco. Si tratta di conseguenze legate al rilascio da parte del professionista abilitato di una infedele certificazione che è tale se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti (art. 1 comma 1-bis ultimo periodo del DLgs. 128/2015).
Il regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del CNDCEC.
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