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FISCO

Le ESCo beneficiano dell’incentivo per interventi su edifici residenziali pubblici

La struttura regolatoria è diversa da quella del Conto Termico, in cui a fruire dell’agevolazione sono i committenti

/ Niccolò BERTELLI e Enrico ZANETTI

Giovedì, 10 luglio 2025

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Mentre i beneficiari dell’incentivo GSE “Conto Termico” (sia nella vigente versione “2.0” che nell’attesa versione “3.0”) sono gli enti pubblici e i soggetti privati per conto dei quali sono realizzati gli interventi, i beneficiari dell’incentivo “PNRR M7-I17”, di cui al decreto “ALER” 9 aprile 2025 (anch’esso affidato al GSE quale “soggetto attuatore”, ma relativo ai soli interventi di efficienza energetica afferenti gli edifici di edilizia residenziale pubblica), sono le ESCo incaricate della realizzazione degli interventi.
Il tenore degli artt. 4 e 5 del decreto “ALER” lascia infatti pochi margini di dubbio in proposito, laddove risulta statuito che si tratta “di un sostegno finanziario riconosciuto alle ESCo” (nella forma di sovvenzione ed eventualmente anche di prestito) e che le ESCo sono “le uniche destinatarie del citato sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili”.

Si tratta di una differenza strutturale, tra le due forme di agevolazione, che deve essere attentamente valutata nelle sue implicazioni operative.
Questa impostazione del decreto “ALER” 9 aprile 2025 sembra anzitutto rendere inevitabile che le spese ammissibili, da considerare ai fini dell’agevolazione, sino a concorrenza dei “tetti massimi” stabiliti in relazione a ciascun intervento agevolato, siano quelle che vengono sostenute dalla ESCo (ossia quelle che vengono fatturate alla ESCo dai propri fornitori di servizi edili, impiantistici e tecnico-professionali) e non quelle che vengono addebitate dalla ESCo agli enti proprietari degli edifici di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi agevolati, nell’ambito del piano economico e finanziario (c.d. “PEF”) che fissa il canone annuo del contratto di prestazione energetica, comprensivo della remunerazione della ESCo per la quota capitale degli interventi e per la quota servizi (manutenzioni, monitoraggio ed eventuale fornitura di energia) lungo tutto l’arco di durata della concessione in gestione alla ESCo degli impianti dell’edificio efficientato.

Per la ESCo, l’incentivo sui costi, che sostiene per la realizzazione degli interventi agevolati, costituisce un contributo che, nel rispetto del principio di competenza economica e di contabilizzazione dei contributi, va a neutralizzare in misura corrispondente i costi cui si riferisce. Viene da sé che, nella misura in cui, per la ESCo, l’IVA che le viene addebitata dai fornitori risulti detraibile, tale IVA non può rientrare tra le spese ammissibili, in quanto non costituisce un costo che rimane a carico della ESCo.
Nel Conto Termico, invece, dove i beneficiari sono i committenti degli interventi agevolati e la ESCo al più “incassa l’incentivo su loro mandato”, anche gli importi “coperti” da incentivo devono essere fatturati dalla ESCo ai committenti e, se per questi ultimi la relativa IVA è indetrabile, essa può rientrare tra le spese ammissibili.

Tra le spese ammissibili all’incentivo “PNRR M7-I17”, fatturate alla ESCo dai propri fornitori, rientrano tutte le spese edili e impiantistiche necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati, così come, per espressa previsione del comma 3 dell’art. 4 del decreto “ALER” 9 aprile 2025, “le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi medesimi, ivi comprese quelle relative alla redazione e al rilascio delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica”.

Le spese per le asseverazioni rientrano tra quelle ammissibili

Tra le asseverazioni cui la norma si riferisce rientrano senz’altro quelle previste dalle lett. e) e f) del comma 2 dell’art. 6 del medesimo decreto “ALER”, ossia:
- l’asseverazione del conseguimento di un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio oggetto degli interventi agevolati non inferiore al 30%;
- l’asseverazione della congruità dei costi indicati nel progetto di investimento e in relazione ai quali si richiede il sostegno finanziario.

Meno pacifico sembra invece poter far rientrare nel novero delle spese agevolate quelle sostenute dalla ESCo per la redazione del piano economico e finanziario (c.d. “PEF”) e del progetto di fattibilità tecnico-economica (c.d. “PFTE”, di cui il “PEF” è parte), nonostante l’allegazione di quest’ultimo al progetto di investimento, presentato dalla ESCo al GSE ai fini della richiesta di sovvenzione, risulti espressamente richiamata anch’essa dal comma 2 dell’art. 6 del decreto “ALER” 9 aprile 2025.
Si tratta infatti di spese per prestazioni professionali che, seppur funzionali alla procedura pubblica di gara ai sensi del Codice degli appalti pubblici e alla richiesta di sovvenzione ai sensi del decreto “ALER”, non sembrano potersi annoverare tra quelle “necessarie alla realizzazione degli interventi”, né tra quelle sostenute per il rilascio delle asseverazioni e degli attestati di prestazione energetica cui fa riferimento il già richiamato comma 3 dell’art. 4 del decreto.

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