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Il sospetto che il prodotto sia pericoloso sospende lo svincolo

L’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per i controlli doganali in materia di sicurezza generale dei prodotti

/ Valeria BALDI

Venerdì, 11 luglio 2025

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Con circolare di ieri, 10 luglio 2025, n. 16, l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni per i controlli doganali in materia di sicurezza generale dei prodotti.

Il regolamento Ue 2023/988 (general product safety regulation – GPSR), in vigore dal 13 dicembre 2024, ha abrogato la precedente direttiva 2001/95/Ce allo scopo di rafforzare la tutela dei consumatori e di migliorare le norme di sicurezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato unionale.

Il GPSR trova applicazione nella “misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione” (art. 2).
Qualora, pertanto, esista una disciplina specifica per un determinato prodotto (ad esempio, il Reg. Ue 2017/745 sui dispositivi medici o la direttiva 2009/48/Ce sui giocattoli), deve trovare applicazione tale disciplina, mentre il GPSR si applica solo per le parti non specificamente regolate.

Il regolamento amplia le responsabilità di tutti gli operatori economici che intervengono nella supply chain, ai quali è imposto di disporre di processi interni in grado di assicurare la sicurezza dei prodotti, in conformità alle prescrizioni unionali.
Di particolare rilevanza sono gli obblighi previsti in capo agli importatori, i quali, prima di immettere un prodotto sul mercato, devono assicurarsi che questo sia conforme all’obbligo generale di sicurezza e che il fabbricante si sia attenuto alle previsioni del GPSR.

Qualora l’importatore ritenga che un prodotto non sia conforme alle previsioni unionali, non deve immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme.
Nel caso in cui, invece, l’importatore ritenga che il prodotto sia pericoloso, deve informarne il fabbricante e allertare, tramite la safety business gateway (piattaforma di scambio di informazioni sui prodotti pericolosi), la competente autorità di vigilanza del mercato.

L’importatore deve, inoltre, assicurare che: sul prodotto, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento siano riportati i propri riferimenti; il prodotto importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza, redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori; le condizioni d’immagazzinamento e/o di trasporto non compromettano l’obbligo di sicurezza generale; la documentazione tecnica sia tenuta a disposizione dell’autorità, per un periodo di dieci anni; i consumatori abbiano a disposizione i canali di comunicazione prescritti dalla normativa per presentare reclami e segnalare incidenti o problemi di sicurezza riscontrati con i prodotti.

A fronte di tali obblighi, l’Agenzia delle Dogane effettua i controlli sulla base dell’analisi dei rischi, prestando massima attenzione alle schede Rapex (con cui le Autorità nazionali condividono con la Commissione europea i rischi per la salute e la sicurezza riscontrati) periodicamente inserite nel sistema AIDA, che possono altresì riportare denominazioni commerciali di società che hanno reiterato comportamenti illeciti a livello unionale.

Gli Uffici, in particolare, in presenza di un prodotto che si sospetti essere pericoloso o che possa presentare un grave rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini, devono sospenderne lo svincolo e informare la competente Autorità di vigilanza del mercato, fornendo tutta la documentazione necessaria.

A seguito della segnalazione, l’Autorità può disporre:
- l’approvazione all’immissione in libera pratica;
- la non ammissione all’importazione;
- il mantenimento della sospensione dello svincolo per ulteriori approfondimenti (c.d. comunicazione interlocutoria);
- l’emissione di un provvedimento che indica all’operatore economico le eventuali misure da intraprendere entro un periodo determinato, mantenendo la sospensione dello svincolo.

Continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal Codice del consumo

In presenza di comunicazione interlocutoria o comunicazione di misure correttive, l’Ufficio delle Dogane, ove possibile, può consentire – su richiesta dell’operatore e su parere favorevole dell’autorità – il trasferimento delle merci presso il magazzino dell’importatore, al fine di evitare l’aggravio di costi derivanti dalla permanenza prolungata negli spazi portuali o aeroportuali.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili per violazione del GPSR, poiché il regolamento ne ha demandato l’individuazione ai singoli Stati membri, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

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