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Prestazioni sanitarie ALPI convenzionali fuori dalla sostitutiva per le prestazioni aggiuntive nella sanità

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 luglio 2025

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Con la risposta a interpello n. 187, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta sostitutiva ex art. 7 del DL 73/2024 non può essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali”, diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

Si ricorda che la norma in esame prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento: delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89 comma 2 del CCNL dell’Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024; delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021.

Il caso riguarda un’azienda ospedaliera universitaria che ha chiesto di chiarire se l’imposta sostitutiva trova applicazione al solo istituto delle prestazioni aggiuntive o anche alle “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali” previste dall’art. 89 comma 1 lett. d) del CCNL Area Sanità triennio 2019/2021, nell’ipotesi in cui le stesse siano finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e/o a fare fronte a carenze di organico.
Nel caso in esame, le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021 si differenziano dalle “prestazioni sanitarie ALPI, rese in virtù del convenzionamento tra Enti del SSN”, di cui alla lett. d) comma 1 dell’art. 89. Tra le principali differenze vi sono l’ente del Servizio sanitario nazionale beneficiario della prestazione sanitaria e le modalità per la quantificazione del compenso spettante al personale dipendente interessato.

Date le richiamate differenze emerge, secondo l’Agenzia, l’impossibilità di qualificare le “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali” alla stregua di prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021, anche quando le prime siano erogate per l’abbattimento delle liste di attesa o per far fronte alle carenze di organico. Di conseguenza, tali prestazioni sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva.

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