Rischio falso materiale per i tecnici asseveratori dei locali sotterranei
L’INL chiarisce quali sono le conseguenze dei controlli ispettivi e in caso di asseverazioni non veritiere
Le comunicazioni per l’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei possono comportare verifiche ispettive, con eventuali conseguenze di natura penale. Lo ha specificato l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, con nota n. 5945/2025, ha fornito nuove indicazioni operative rispetto alla novità contenuta all’art. 65 del DLgs. 81/2008, introdotta dal recente collegato lavoro (L. 203/2024).
Tale disposizione prevede, infatti, che il datore di lavoro, previa comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, può utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei, da destinare a lavorazioni che non diano luogo a emissioni di agenti nocivi. Tale possibilità rappresenta di fatto una deroga all’ordinario principio, sancito dal comma 1 del medesimo art. 65, secondo il quale è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
Con la precedente nota n. 811/2025, l’INL ha specificato quali documenti devono essere inviati a corredo della comunicazione che, secondo quanto specificato dal comma 3 dello stesso art. 65, permette lo svolgimento dell’attività lavorativa in deroga, trascorsi 30 giorni dall’invio. In particolare, il datore di lavoro dovrà evidenziare le lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente e la circostanza, essenziale, che le stesse non daranno luogo all’emissione di agenti nocivi come, ad esempio, nel caso di verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, ricarica di batterie, lavorazione di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie, tinto-lavanderie, sviluppo e stampa, tipografia.
Nello stesso tempo, un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, dovrà asseverare la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e di una serie di norme di sicurezza, quali quelle relative alla sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; di conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti. Tale adempimento comunicativo, tuttavia, non deve essere sottovalutato e considerato una mera formalità, atteso che, ove non risulti veritiero quanto comunicato, ciò può determinare gravi conseguenze sia a carico del datore di lavoro che dei professionisti che rilasciano le asseverazioni.
Dopo un primo controllo meramente formale, riferito alla completezza della documentazione inviata (con possibili richieste di integrazione che fanno slittare ulteriormente i 30 giorni di attesa prima della possibilità di intraprendere i lavori), le comunicazioni vengono, infatti, smistate al Processo vigilanza tecnica per le eventuali verifiche di competenza.
In particolare, a finire prioritariamente sotto la lente di ingrandimento degli ispettori tecnici dell’INL saranno quelle comunicazioni che non sono state integrate o si sono dimostrate carenti ovvero si riferiscono ad attività comunque vietate.
I controlli ispettivi possono avere diversi risvolti.
Innanzitutto, la comunicazione può risultare non veritiera, con le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e comportando la violazione di cui all’art. 65 comma 1. Ciò, tutte le volte in cui venga accertata l’emissione di agenti nocivi o l’inidoneità delle condizioni di aerazione, di illuminazione o di microclima. Inoltre, la dichiarazione sarà non veritiera anche nell’ipotesi in cui siano carenti i requisiti dell’allegato IV del DLgs. 81/2008 ma solo in presenza di violazioni di più precetti rientranti nelle categorie omogenee 1.5, 1.6, 1.7 (almeno due precetti in almeno due diverse categorie). Diversamente, la violazione di uno o più requisiti di cui all’allegato IV del DLgs. 81/2008 non rientranti nelle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7 costituirà violazione del successivo comma 2 del medesimo art. 65.
In tutti i casi (compreso l’inizio dell’attività in deroga prima dei 30 giorni dalla comunicazione o dall’integrazione), violare le disposizioni di cui all’art. 65 commi 1 e 2 comporta, ai sensi del successivo art. 68 comma 1 lett. b), l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro. Infine, nel caso di asseverazioni non veritiere, il professionista rischia la denuncia per falso materiale (482 c.p.) con informativa al relativo Albo professionale, per violazione del codice deontologico.
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