ACCEDI
Giovedì, 28 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Profilo social e sito web nel patrimonio della liquidazione giudiziale

Obbligo di deposito semestrale del registro informatico

/ Francesco DIANA

Giovedì, 28 agosto 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nell’ambito della liquidazione giudiziale, il curatore è tenuto al deposito delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all’art. 130 del DLgs. 14/2019 la cui disciplina, sebbene in continuità con il previgente art. 33 del RD 267/42, si connota per un aggravio delle informazioni e, in taluni casi, delle tempistiche; lo scopo è quello di consentire l’esercizio costante del diritto-dovere di vigilanza e di controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori, oltre che per ragioni di trasparenza e informazione del ceto creditorio (Relazione illustrativa al DLgs. 14/2019).

L’onere informativo può sinteticamente ricondursi a tre adempimenti principali: un’informativa iniziale, una relazione particolareggiata (in linea con la previgente relazione ex art. 33 comma 1 del RD 267/42) e i rapporti riepilogativi periodici (in linea con le previgenti relazioni periodiche ex art. 33 comma 5 del RD 267/42).

Sono diversi il contenuto e i tempi entro cui il curatore deve adempiervi.
L’informativa va resa entro 30 giorni dall’apertura della procedura allo scopo di notiziare sugli accertamenti compiuti e sulle notizie acquisite relativamente al debitore, alle cause di insolvenza e ai profili di responsabilità.
La relazione particolareggiata ex art. 130 comma 4 del DLgs. 14/2019, invece, dev’essere presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo al fine di rendere un approfondimento su quanto già indicato nell’informativa iniziale, unitamente agli eventuali ulteriori accadimenti.
Il termine è di 180 giorni dall’apertura della procedura nel caso in cui non si proceda all’accertamento del passivo (art. 130 comma 6 del DLgs. 14/2019).
Entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni 6 mesi, il curatore è tenuto poi a presentare un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte allo scopo di fornire un costante aggiornamento circa l’andamento della procedura.

Il Tribunale di Roma, con circolare del 19 giugno 2025 n. 150, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito agli obblighi informativi e agli adempimenti nell’ambito della liquidazione giudiziale.
Tra questi è di rilievo l’attenzione che il curatore deve porre ai fini della ricostruzione del patrimonio e che deve ricomprendere non solo i beni “materiali” del debitore, ma anche quelli immateriali e ogni altro bene “telematico”.

In particolare, al curatore è richiesto di acquisire ogni chiave informatica e telematica dell’impresa con riferimento non solo alle caselle di posta elettronica certificata e ordinaria aziendali, ma anche degli account aziendali, dei profili social network (a eccezione di quelli personali), nonché delle pagine, dei siti internet e dei domini intestati all’impresa.
Per ciascuno, il curatore deve invitare il debitore a fornire, nell’ambito delle operazioni inventariali ex art. 195 comma 3 del DLgs. 14/2019, una dichiarazione sugli utilizzatori e sui possessori delle relative password che dovranno essere immediatamente modificate dal curatore stesso.
Analoga attenzione deve riservarsi alle chiavi di accesso ai portali erariali e previdenziali, avendo cura di individuare i soggetti delegati e di procedere alla loro sostituzione; occorre disabilitare tutte le pregresse credenziali di accesso che devono essere riportate nelle relazioni ex art. 130 del DLgs. 14/2019, unitamente all’indicazione della data di effettiva disabilitazione.

Assume carattere di urgenza la trasmissione da parte del curatore, al momento dell’accettazione della nomina, della Comunicazione unica d’impresa, con variazione dei dati presso il Registro delle imprese e l’Agenzia delle Entrate.
In questo modo il curatore può accedere al cassetto fiscale e, dunque, a informazioni ulteriori rinvenibili dalle dichiarazioni dei redditi, dalle ispezioni ipotecarie e ipocatastali, nonché dai dati del registro e da eventuali cessioni di crediti fiscali.
Inoltre, le informazioni possono essere acquisite anche attraverso la consultazione dei corrispettivi e delle fatture per le quali il curatore è tenuto, inderogabilmente, a chiedere la conservazione digitale.

Sono fornite indicazioni anche in merito alla secretazione degli atti che possono pregiudicare le attività recuperatorie e l’azione penale: al curatore è richiesto un duplice coevo deposito di una relazione integrale e di una relazione “con omissis” relativamente alle parti che si propone di secretare.
La secretazione può interessare anche la relazione semestrale ex art. 130 comma 9 del DLgs. 14/2019 che, diversamente dalla previgente normativa di cui al RD 267/42, non è oggetto di deposito presso il Registro delle imprese (circ. CCIAA di Ferrara-Ravenna 27 febbraio 2025).
Ai rapporti riepilogativi dovrà allegarsi, tra l’altro, il registro informatico ex art. 136 comma 1 del DLgs. 14/2019, il cui deposito, pertanto, deve effettuarsi con cadenza semestrale.

TORNA SU